Patente a crediti in cantiere: pubblicata circolare INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare con le prime indicazioni operative per l’ottenimento della patente a crediti.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° Ottobre.

Da subito e fino alla data del 31 Ottobre 2024 è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo:

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC vincola l’operatore a presentare entro il 30 Ottobre la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL.

A partire dal 1° Novembre non sarà possibile operare in cantiere con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC: diventa obbligatorio aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La circolare conferma l’entrata in vigore dal 1° Ottobre 2024 e tutte le caratteristiche già note della patente.

Soggetti interessati: le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, ad esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti:
a) iscrizione alla CCIAA;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Modalità operative e tempistiche:
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso l’intermediario abilitato (o SPID / CIE personale).
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.


ALLEGATI: